Disposizioni trasversali/Aua
Normativa Vigente
Legge 22 aprile 2021, n. 53
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 - Stralcio - Delega al recepimento delle direttive su plastica monouso, energie rinnovabili e mercato elettrico, whistleblowing, autorizzazioni impianti Tlc
N.d.R.: La tabella A della presente legge regionale, come sostituita dall'articolo 10 della Lr 13 luglio 2020, n. 8, è stato dichiarata (in parte) costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale 30 aprile 2021, n. 82.
I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16-bis della presente legge regionale, come introdotti dall'articolo 21, comma 2, della Lr 11 febbraio 2020, n. 3, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 21 aprile 2021, n. 76.
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Questo atto è stato modificato/integrato da:
- Lr 13 marzo 2008, n. 5 (23/04/2008)
- Lr 15 aprile 2008, n. 9 (30/04/2008)
- Lr 11 dicembre 2009, n. 47 (01/01/2010)
- Lr 23 maggio 2011, n. 12 (15/06/2011)
- Lr 23 novembre 2012, n. 33 (12/12/2012)
- Lr 21 novembre 2012, n. 31 (01/01/2013)
- Lr 13 dicembre 2013, n. 18 (01/01/2014)
- Lr 2 agosto 2016, n. 15 (04/08/2016)
- Lr 22 dicembre 2015, n. 22 (01/01/2017)
- Lr 21 dicembre 2016, n. 24 (01/01/2017)
- Sentenza Corte Costituzionale 21 aprile 2021, n. 76 (21/04/2021)
- Lr 13 dicembre 2013, n. 18 (01/01/2014)
- Lr 2 agosto 2016, n. 15 (04/08/2016)
- Lr 22 dicembre 2015, n. 22 (01/01/2017)
Parlamento italiano
Legge 22 aprile 2021, n. 53
(Bur 18 dicembre 2007 n. 52)
Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Finalità ed oggetto
1. La presente legge detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in conformità all'obiettivo primario, comunitario e nazionale, di promuovere livelli di qualità della vita umana che assicurino la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Articolo 2
Obiettivi
1. Nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, la Regione promuove, in conformità agli indirizzi e alle scelte programmatiche già definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 15 aprile 2003, n. 3188/XI:
a) la corretta gestione delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero finale, attraverso la riorganizzazione dei servizi pubblici:
1) in un ambito regionale unico (Ato), corrispondente al territorio della regione, per le attività di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani;
2) in sottoambiti territoriali ottimali (subAto), coincidenti con il territorio delle Comunità montane e del Comune di Aosta, per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
b) il recupero e l'effettivo avvio della valorizzazione, anche a fini energetici, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
c) la riduzione progressiva dell'uso delle discariche per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani, anche attraverso l'individuazione di azioni finalizzate, sin dalla fase della produzione, alla riduzione dei rifiuti, in coerenza e in esecuzione dei programmi attuativi del Piano, di cui alla Dcr n. 3188/XI, predisposti ai sensi delle direttive vigenti in materia;
d) il raggiungimento dell'autosufficienza nelle fasi di smaltimento finale dei rifiuti urbani che residuano a valle delle raccolte differenziate.
2. Nella gestione dei rifiuti speciali, la Regione promuove:
a) la corretta gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, con particolare riferimento ai rifiuti valorizzabili, in conformità alle finalità di cui alla parte IV, Titolo II, del Dlgs 152/2006, relativamente alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) la corretta gestione dei rifiuti speciali inerti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, al fine di ottimizzare l'uso delle discariche per rifiuti inerti e favorire il riutilizzo diretto nei luoghi di produzione, nonché il riciclaggio dei rifiuti che residuano dalle attività di demolizione e costruzione.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:
a) assume le necessarie decisioni di carattere pianificatorio e tecnico, finalizzate all'individuazione dei sistemi finali di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente, con particolare riferimento alla ricerca di sistemi che prevedano l'individuazione della discarica solo come impianto residuale rispetto ad altri sistemi, anche complessi, di smaltimento e recupero;
b) adotta atti di indirizzo e coordinamento finalizzati alla riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subAto;
c) individua azioni coordinate volte a raggiungere livelli minimi di valorizzazione dei rifiuti urbani raccolti in forma differenziata, fatto salvo il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione di cui all'articolo 10;
d) promuove la sottoscrizione di accordi e convenzioni con i consorzi di filiera per il recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aderenti al Consorzio nazionale imballaggi e con eventuali altri consorzi nazionali per il recupero di rifiuti valorizzabili diversi dagli imballaggi;
e) promuove ogni utile iniziativa di informazione e sensibilizzazione degli utenti, domestici e non, finalizzata alla piena conoscenza degli obiettivi regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani e delle modalità di conferimento idonee al conseguimento degli obiettivi stessi;
f) promuove l'adozione di iniziative volte alla riduzione dei rifiuti domestici attraverso l'autocompostaggio delle frazioni organiche, oltreché di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti di imballaggio;
g) promuove il consumo di beni eco-compatibili.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione:
a) individua le necessarie azioni finalizzate a favorire il conferimento, in forma differenziata, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani al fine di assicurare il concorso nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione di cui all'articolo 10, anche attraverso forme di penalizzazione tariffaria;
b) disciplina l'organizzazione e la gestione dei cantieri edili, con particolare riferimento alla gestione dei materiali da scavo e dei materiali che residuano da attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, favorendo il riutilizzo in cantiere;
c) fissa le prescrizioni, da recepire nei progetti di opere pubbliche o private, inerenti alle modalità di gestione dei materiali di cui alla lettera b);
d) fissa le prescrizioni inerenti alla gestione dei materiali da scavo da avviare al recupero e per l'uso ottimale delle discariche per rifiuti speciali inerti;
e) promuove ogni utile iniziativa di informazione e sensibilizzazione, anche attraverso il coinvolgimento degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, finalizzata alla piena conoscenza delle norme per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti speciali, anche in relazione all'obbligo per le imprese di concorrere al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 178 del Dlgs 152/2006.
5. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 196, comma 1, lettera p), del Dlgs 152/2006, la Regione, gli Enti pubblici da essa dipendenti, gli Enti locali e le società da essi maggioritariamente partecipate devono coprire il fabbisogno annuale di materiale necessario alla realizzazione, alla ristrutturazione, alla manutenzione straordinaria di manufatti e all'acquisto di beni, indicati in apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, impiegando materiale riciclato per almeno il 30 per cento del fabbisogno medesimo. Tutti i progetti di titolarità della Regione e degli altri Enti di cui al primo periodo del presente comma devono prevedere espressamente l'impiego di detti materiali.
Articolo 3
Informazione ai cittadini
1. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a fornire piena conoscenza ai cittadini in merito alla programmazione regionale di settore e alle conseguenti scelte operative, anche al fine di favorire comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
2. La Giunta regionale assicura l'unitarietà di indirizzo dell'informazione, predisponendo programmi pluriennali di attività e provvedendo alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e informativo.
3. Le Autorità di subAto, nel rispetto della programmazione regionale di settore, oltre alla produzione di materiale proprio, curano la diffusione nelle scuole e nelle comunità locali del materiale didattico ed informativo di cui al comma 2, armonizzandone i contenuti agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e apportando agli stessi ogni integrazione ritenuta necessaria in relazione alle peculiari caratteristiche del territorio di riferimento.
4. Le Autorità di subAto attuano, in collaborazione con i Comuni, le attività di informazione e sensibilizzazione necessarie in relazione ai tipi di raccolta attivati con riferimento alla pianificazione comprensoriale.
Articolo 4
Competenze della Regione
1. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 196, comma 1, del Dlgs 152/2006, spettano inoltre alla Regione:
a) le competenze altrove attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 197, comma 1, del Dlgs 152/2006;
b) l'approvazione, all'esito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 208, comma 3, del Dlgs 152/2006, dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, il rilascio dell'autorizzazione alla loro realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero definite dagli allegati B e C alla parte IV del Dlgs 152/2006, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 208, ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione ai sensi dell'articolo 211 del Dlgs 152/2006;
c) il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
d) la determinazione delle garanzie finanziarie per la realizzazione e l'esercizio di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui alle lettere b) e c);
e) la definizione della disciplina della gestione integrata dei rifiuti attraverso l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per la riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subAto;
f) lo svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità di Ato per le fasi finali di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani, ivi compresa l'assunzione delle decisioni in merito all'individuazione tecnica del sistema di trattamento integrato dei rifiuti.
Articolo 5
Piano regionale di gestione dei rifiuti
1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del Dlgs 152/2006 concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborato secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità ed in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. Il Piano persegue, inoltre, l'obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti, dell'effettivo recupero di materia ed energia e sostiene l'innovazione tecnologica.
2. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti si articola in sezioni tematiche, distinte e separate, relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e alla bonifica delle aree contaminate; esso contiene inoltre i criteri per l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione degli impianti.
3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti il Consiglio permanente degli Enti locali e le Autorità di subAto. Per l'attuazione degli obiettivi indicati nel Piano, la Giunta regionale può approvare appositi programmi esecutivi ed atti di indirizzo e coordinamento concernenti, in particolare:
a) la riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica;
b) gli indirizzi per la riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali inerti;
c) gli indirizzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuto speciale, quali i rifiuti assimilabili agli urbani, i residuanti dall'uso di prodotti fitosanitari e i derivanti da attività particolarmente diffuse a livello regionale, quali le autoriparazioni, le lavorazioni del legno, le attività sanitarie e similari;
d) gli indirizzi per la gestione dei rifiuti nelle strutture pubbliche o che gestiscono servizi pubblici;
e) gli indirizzi per la predisposizione dei regolamenti per la disciplina dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti urbani nei subAto;
f) gli indirizzi per la disciplina, a livello di subAto, del sistema tariffario, in conformità a quanto disposto dall'articolo 238 del Dlgs 152/2006.
4. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è sottoposto, ove previsto, alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6. (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)).
5. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, i programmi esecutivi e gli atti di indirizzo e coordinamento sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è aggiornato, con cadenza almeno quinquennale, con le stesse modalità previste per la sua adozione.
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 238 del Dlgs 152/2006, i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti dall'Autorità di subAto mediante la tariffa di cui al medesimo articolo, da essa determinata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d).
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati ulteriori criteri per la definizione delle componenti dei costi per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani. La Giunta regionale definisce, inoltre, i criteri per l'applicazione di agevolazioni a favore degli utenti domestici che effettuano il recupero diretto, tramite autocompostaggio, della frazione umida dei rifiuti urbani.
Articolo 12
Determinazione dei canoni per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale determina gli importi dei canoni relativi ai servizi assicurati presso gli impianti regionali di smaltimento e recupero, da applicare nell'anno successivo ai soggetti conferitori di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani. La Giunta regionale determina, inoltre, i criteri per le eventuali riduzioni o penalizzazioni da applicare alle Autorità di subAto in relazione agli obiettivi conseguiti nella raccolta differenziata e nella valorizzazione, limitatamente ai rifiuti urbani indifferenziati.
2. I canoni sono determinati, per le differenti tipologie di rifiuto ammesse agli impianti regionali di smaltimento e recupero, sulla base dei costi complessivi effettivamente sostenuti dalla Regione nell'anno precedente, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 63 (Costituzione di una Società per azioni per la gestione dell'impianto di compattazione e discarica dei rifiuti solidi urbani, sito in Comune di Brissogne).
3. Il dirigente della struttura competente provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, al calcolo e alla comunicazione dei canoni per ciascun subAto, sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti presso gli impianti regionali di smaltimento e recupero, suddivisi per tipologie, fissando i tempi e le modalità di versamento