Detrazioni risparmio energetico
per interventi di efficienza energetica su edifici esistenti
Il quadro normativo
Il provvedimento istitutivo delle detrazioni del 55% per interventi di efficientamento energetico degli edifici è contenuto nella legge finanziaria 2007 (commi 344-347).
Dopo numerose proroghe succedutesi negli anni, che hanno portato anche ad alcune modifiche operative del meccanismo, il Dl 4 giugno 2013, n. 63 ha aumentato la percentuale detraibile, portandola dal 55% al 65%.
La diverse leggi di stabilità emanate tra il 2014 e il 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno poi prorogato di anno in anno la scadenza del 65%, estendendolo anche ad interventi fino ad allora esclusi (efficientamento edifici condominiali, schermature solari, caldaie a biomassa, sistemi di building automation).
La legge di bilancio 2018 ha modificato la percentuale detraibile per alcuni interventi, portandola dal 65% al 50% (finestre e infissi, schermature solari, caldaie a condensazione, caldaie a biomassa), ed ha esteso il 65% ai microcogeneratori.
L'ultima proroga è arrivata con la legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020), che ha confermato le detrazioni per il risparmio energetico per tutto il 2021.
Nel menu di sinistra, sono accessibili le voci di menu nelle quali abbiamo scelto di suddividere una materia che nel tempo è diventata sempre più complessa:
• 65% per riqualificazione energetica: interventi sull'intero edificio, in grado di conseguire determinati indici di prestazione energetica;
• 65% per pannelli solari: installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
• 65% per strutture opache verticali e orizzontali: interventi di isolamento termico riguardanti strutture opache verticali (pareti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
• 65% per pompe di calore: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore (anche geotermiche);
• 65% per microcogeneratori: acquisto e posa in opera di microcogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti;
• 65% per interventi di building automation: acquisto e posa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici
• 50%-65% per caldaie a condensazione: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (detrazione 50%), anche con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (detrazione 65%);
• 50% per finestre (vetri/infissi): interventi di sostituzione di finestre e vetri, comprensivi di infissi;
• 50% per schermature solari: acquisto e posa in opera di schermature solari;
• 50% per generatori di calore a biomasse: acquisto e posa in opera di generatori di calore a biomasse;
• 50%-65%-70%-75% per riqualificazione condomini: detrazioni "normali" (50% e 65%) e "maggiorate" per interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
• 80%-85% per riqualificazione energetica + antisismica condomìni: in caso di interventi congiunti di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.
Per gli interventi di risparmio energetico, i soggetti aventi diritto alle relative detrazioni possono optare per uno "sconto in fattura" o per la cessione del credito. Per saperne di più, invitiamo i lettori a consultare le corrispondenti voci nel menu di destra.
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